Statuto Lions Club Bologna
ARTICOLO I
Denominazione, Slogan , Motto, Sede e Durata
Sezione 1. NOME
Il Lions Club Bologna, libera associazione costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è associato al Lions Clubs International e opera sotto la giurisdizione dello stesso.
Sezione 2. SLOGAN
Lo Slogan sarà: Libertà, Intelligenza, Salvaguardia della nostra Nazione.
Sezione 3. MOTTO
Il Motto sarà: Servire.
Sezione 4. SEDE E DURATA
L’Associazione ha sede in Bologna e durata illimitata.
ARTICOLO II
Scopi
Gli scopi di questo club saranno:
(a) Creare e stimolare uno spirito di comprensione fra i popoli del mondo.
(b) Promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanza.
(c) Prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità.
(d) Unire i clubs con vincoli dell’amicizia, del cameratismo e della reciproca comprensione.
(e) Stabilire una sede per la libera ed aperta discussione su tutti gli argomenti di interesse pubblico, con la sola eccezione della politica di parte e del settarismo religioso.
(f) Incoraggiare le persone che si dedicano al servire a migliorare la loro comunità senza scopo di lucro ed a promuovere un costante elevamento del livello di efficienza e di serietà morale nel commercio, nell’industria, nelle professioni, negli incarichi pubblici e nel comportamento privato.
Il Club non ha scopo di lucro e persegue finalità di carattere sociale.
ARTICOLO III
Soci
Sezione 1. ELEGGIBILITA’
Ogni persona maggiorenne, di ottima condotta morale, spiccata propensione al servizio e che goda di buona reputazione nella sua comunità, può diventare socio di questo Lions Club.
Della candidatura dovrà essere data tempestiva comunicazione al Distretto per le eventuali controindicazioni risalenti ad altre precedenti non meritevoli appartenenze all’Associazione Lions.
Ogniqualvolta nello Statuto ed eventualmente nel Regolamento si usi il nome o il pronome al maschile, vale per persone di entrambi i sessi.
Sezione 2. AFFILIAZIONE SOLO DIETRO INVITO.
La qualifica di socio di questo Lions Club potrà essere acquisita solo dietro invito. Le candidature saranno proposte su moduli forniti dall’Ufficio Internazionale e saranno firmati da un socio in regola che fungerà da padrino e saranno sottoposti al Presidente del Comitato Soci od al Segretario del Club il quale, previe indagini da parte del Comitato Soci, li sottoporrà al Consiglio Direttivo. Se approvato a maggioranza semplice dal suddetto Consiglio Direttivo e indi dall’assemblea dei soci con la maggioranza dei quattro quinti, il candidato può essere invitato a diventare socio di questo Club. Il modulo di associazione debitamente compilato, accompagnato dalla quota di associazione e contributi, deve essere consegnato al Segretario prima che il Socio sia inserito e riconosciuto ufficialmente dall’Associazione quale socio Lion.
Tutti i soci di questo Lions Club godono delle medesime condizioni di ingresso nel sodalizio e nei loro confronti sono adottate modalità associative che ne garantiscono la piena appartenenza associativa.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Sezione 3. DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI.
I soci hanno diritto:
– di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti;
– di partecipare all’Assemblea;
– di votare per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’associazione.
I soci hanno il dovere:
– di rispettare il presente Statuto e tutti i Regolamenti dell’Associazione:
– di osservare le delibere adottate dagli organi sociali;
– di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita;
– di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
– di mantenere un comportamento sempre ed ovunque conforme alle finalità dell’Associazione.
ARTICOLO IV
Perdita della Qualifica di Socio
Ogni socio può essere espulso dal Club per qualsiasi ragione su voto dei 2/3 dell’intero Consiglio Direttivo. Contro tale provvedimento il socio espulso può ricorrere nei modi e nei tempi previsti dalla procedura di “Risoluzione di controversie”, di cui al successivo articolo XIII.
Dell’espulsione e della decadenza dello status di socio deve essere data tempestiva comunicazione al distretto perché ne faccia memoria e propriamente intervenga nel caso che si prospetti una nuova associazione Lions, come al precedente articolo III sez. 1.
Coloro che perdono la qualifica di socio non possono chiedere la restituzione delle quote e/o dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.
ARTICOLO V
Dimensione del Club
La compagine associativa deve assicurare un’efficace operatività ed a tal fine deve essere posta ogni attenzione a che il numero dei soci si mantenga costantemente superiore almeno a 20 soci.
ARTICOLO VI
Clubs Satelliti (Filiali di Club)
Sezione 1. ORGANIZZAZIONE DI CLUB SATELLITI.
I Lions clubs possono creare clubs satelliti per permettere l’espansione del Lionismo nelle località nelle quali le circostanze non consentono l’organizzazione di un Lions club. Il club satellite si riunirà come “comitato del club sponsor” e svolgerà attività di servizio nella comunità.
Sezione 2. AFFILIAZIONE AL CLUB SPONSOR.
I soci del club satellite (filiale di club) potranno diventare contemporaneamente, ma solo dietro invito del Consiglio Direttivo del Club sponsor, soci sia del club satellite che dello stesso club sponsor. L’affiliazione sarà accordata in una delle categorie indicate nell’eventuale regolamento.
Sezione 3. RACCOLTA DI FONDI.
I fondi per le attività o le opere di servizio raccolti dal club satellite tramite campagne pubbliche raccolta-fondi saranno depositati in un conto aperto appositamente per tale scopo e saranno distribuiti nella comunità del club satellite, a meno che diversamente indicato. Il Consiglio Direttivo del club sponsor potrà autorizzare il coordinatore del club satellite a controfirmare gli assegni per i pagamenti autorizzati dal Consiglio Direttivo del club sponsor.
Sezione 4. ANNULLAMENTO.
Il club satellite può essere annullato dietro delibera dei 2/3 dell’intero Consiglio Direttivo del club sponsor.
ARTICOLO VII
Officers
Sezione 1. OFFICERS.
Officers di questo Club saranno: il Presidente, l’Immediato Past Presidente, il I Vice Presidente, il II Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Cerimoniere, il Consigliere responsabile dei soci e tutti gli altri Consiglieri eletti dall’assemblea dei soci.
Sezione 2. REVOCA.
Qualsiasi funzionario di questo Club può essere destituito dalla carica per giusta causa e per ciò saranno necessari i 2/3 dei voti di tutti i soci. Contro tale provvedimento il funzionario destituito può ricorrere nei modi e nei tempi previsti dalla procedura di “Risoluzione di controversie”, di cui al successivo articolo XIII.
ARTICOLO VIII
Consiglio Direttivo
Sezione 1. MEMBRI.
Il Consiglio Direttivo sarà costituito dagli Officers di cui all’art. VII.
Sezione 2. QUORUM.
La presenza fisica della maggioranza dei membri del Consiglio costituirà il quorum ad ogni riunione del Consiglio Direttivo.
Salvo i casi in cui sia diversamente stabilito, le deliberazioni della maggioranza dei Consiglieri presenti ad ogni riunione del Consiglio equivarranno a decisioni prese dall’intero Consiglio Direttivo.
Sezione 3.COMPITI E POTERI.
Oltre ai compiti e poteri, espliciti ed impliciti, altrove menzionati in questo Statuto e nell’eventuale Regolamento, il Consiglio Direttivo avrà anche i seguenti:
(a) Sarà l’organo esecutivo di questo Club e sarà responsabile dell’esecuzione, mediante i propri funzionari, delle direttive approvate dal Club. Tutte le nuove iniziative e direttive di questo Club dovranno prima essere prese in considerazione e studiate dal Consiglio Direttivo, per essere poi sottoposte per l’approvazione, anche in via di ratifica, ai soci del Club in una riunione ordinaria o straordinaria.
(b) Autorizzerà ogni spesa e non creerà alcuna passività eccedente le entrate del Club, né autorizzerà l’erogazione di fondi del Club per scopi non essenziali alle finalità e direttive stabilite dai soci.
(c) Avrà potere di modificare, annullare o revocare le decisioni di qualsiasi funzionario di questo Club.
(d) Curerà che i registri, i conti e le operazioni di questo Club siano controllati annualmente o più frequentemente a sua scelta, e potrà richiedere un rendiconto od un controllo dell’amministrazione dei fondi del Club da parte di qualsiasi funzionario, Comitato o Socio di questo Club. Ogni socio in regola di questo Club può, su richiesta, verificare tali rendiconti e revisioni amministrative ad una data e luogo ragionevoli.
(e) Designerà una banca o banche per il deposito di fondi di questo Club.
(f) Non autorizzerà né permetterà l’erogazione di fondi raccolti in pubblico e destinati ad iniziative ed attività del Club per altri scopi amministrativi.
(g) Dovrà individuare e proporre all’approvazione dei Soci del Club i Delegati ed i supplenti di questo Club ai Congressi Distrettuali (Singolo e Multiplo) ed Internazionali.
(h) Avvalendosi di accettabili pratiche di contabilità, manterrà almeno due conti bancari: uno per depositarvi contributi, eventuali multe raccolte dal censore ed altri fondi raccolti nell’ambito del club, da usare per spese d’amministrazione, e l’altro per depositarvi i fondi raccolti dal pubblico da usare per attività di servizio o per assistenza pubblica. Tali fondi saranno elargiti come stabilito alla Sezione “f” di questo Articolo.
i) Sottoporrà tutte le questioni inerenti nuove iniziative e direttive del Club al relativo comitato ordinario o speciale, affinché vengano esaminate e successivamente sottoposte al Consiglio Direttivo.
(l) – Ottempererà, avvalendosi dell’opera del segretario e del tesoriere, alle formalità di legge previste per le organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali come individuate dal Ministero delle Finanze.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione.
ARTICOLO IX
Risorse economiche
Sezione 1. FONTI
Questo Club trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
a) quote sociali annuali dei soci
b) eventuali quote supplementari dei soci
c) eventuali contributi volontari dei soci
d) eventuali contributi volontari dei terzi
e) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi
f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto.
Sezione 2. DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli eventuali avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita del Club, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Sezione 3. INTRASMISSIBILITA’ DELLA QUOTA
La quota ed ogni contributo sono intrasmissibili e non rivalutabili.
ARTICOLO X
Rendiconto finanziario
Sezione 1. ESERCIZIO FINANZIARIO – DURATA
L’esercizio sociale e finanziario del Club si apre il primo luglio e si chiude il 30 giugno dell’anno successivo.
Sezione 2. CONTENUTO DEL RENDICONTO
Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate e le uscite suddivise per voci analitiche.
Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio Direttivo.
L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
Sezione 3. CONOSCENZA DEI SOCI
Il rendiconto e la relazione devono essere portati a conoscenza dei soci prima della data fissata per l’Assemblea deputata alla loro approvazione. Se eventualmente previsto dal regolamento potranno essere nominati tre Revisori dei conti dall’assemblea dei soci a maggioranza semplice.
ARTICOLO XI
Assemblee dei soci
Sezione 1. RIUNIONE ANNUALE
In concomitanza con il termine di ogni anno sociale, dovrà essere tenuta una riunione annuale alla data e nel luogo stabiliti dal Consiglio Direttivo; a tale riunione i funzionari uscenti dovranno presentare il rendiconto di cui all’articolo che precede e dovranno essere insediati i nuovi funzionari eletti.
L’assemblea dei soci è sovrana.
E’ vietato il voto per delega. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno un quinto dei soci. Essa è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal I Vice Presidente o, in via subordinata, dal II Vice Presidente. La convocazione deve essere inviata con preavviso di almeno 10 giorni.
Ogni socio ha il diritto di consultare i verbali della seduta e chiederne copia.
Sezione 2. QUORUM
La presenza fisica della maggioranza dei soci sarà necessaria per formare il quorum ad ogni riunione di questo Club. Eccetto quanto altrimenti stabilito, le deliberazioni della maggioranza dei soci presenti ad ogni riunione equivarranno a decisioni prese dall’intero Club.
ARTICOLO XII
Delegati ai Congressi Internazionali e Distrettuali
Sezione 1. DELEGATI AL CONGRESSO INTERNAZIONALE.
Considerando che il Lions Clubs International è governato dai Lions Clubs riuniti in assemblea, e al fine di avere voce nelle questioni dell’associazione, questo club potrà assumersi le spese dei delegati ad ogni convention annuale dell’associazione. Questo club avrà diritto in ogni congresso al numero di delegati fissato dalle norme del Congresso Internazionale.
La scelta di ciascun detto delegato e sostituto verrà dimostrata a mezzo di certificato firmato dal Presidente o dal Segretario o da qualsiasi altro funzionario di detto club debitamente autorizzato, o nel caso in cui nessuno di tali funzionari fosse presente al congresso, dal Governatore Distrettuale o dal Governatore Distrettuale Eletto del Distretto (Singolo o Sub) di cui questo club è parte.
Sezione 2. DELEGATI AL CONGRESSO DISTRETTUALE/MULTIDISTRETTUALE.
Considerato che tutti i problemi distrettuali sono presentati per la votazione ai congressi di distretto (singolo e multiplo), questo club avrà diritto ad inviare a tali congressi il numero di delegati che gli spetta e potrà assumersi le spese di partecipazione. Questo club avrà diritto in ogni congresso al numero di delegati fissato dalle norme del Congresso Distrettuale/Multidistrettuale.
Ogni delegato autorizzato e presente di persona avrà diritto a dare un (1) voto di sua scelta per ogni carica da ricoprire ed un (1) voto di sua scelta per ogni proposta presentata durante il rispettivo congresso.
ARTICOLO XIII
Procedura per la Risoluzione di Controversie nei Club
Sezione 1. CONTROVERSIE SOGGETTE ALLA PROCEDURA.
Ogni controversia che sorga fra uno o più soci, o fra uno e più ex soci ed il club, o qualsiasi membro del Consiglio Direttivo del Club e che abbia riferimento al sodalizio, ogni interpretazione o violazione o applicazione dello Statuto e/o del Regolamento del Club, così come l’espulsione dal Club di un qualsiasi socio, oppure qualsiasi altra questione che non possa essere risolta positivamente in altro modo, sarà definita secondo la procedura di risoluzione di controversie.
Eventuali deroghe ai limiti di tempo di seguito specificati per questa procedura dovranno essere validamente motivate e conformate alle pertinenti disposizioni dello statuto del Distretto.
Sezione 2. RICHIESTA DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ETASSA DI PRESENTAZIONE.
Ogni parte in causa potrà chiedere per iscritto al Governatore Distrettuale che la controversia sia risolta. La richiesta formale dovrà essere presentata al Governatore Distrettuale entro trenta (30) giorni dal momento in cui o, dal momento presunto in cui, la parte in causa è venuta a conoscenza dell’oggetto della protesta.
Tutte le spese relative alla procedura di risoluzione sono di responsabilità del distretto, salvo che il regolamento distrettuale vigente non preveda che dette spese siano pagate in parti uguali dalle parti in causa.
Sezione 3. SCELTA DEL CONCILIATORE.
Entro quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta, il Governatore Distrettuale dovrà nominare un conciliatore imparziale che ascolti le parti. Il conciliatore dovrà essere un Past Governatore che sia socio in regola di un Club in regola, ma non socio di un Club che sia parte in causa, che si trovi nel Distretto nel quale la controversia è sorta, e che sia imparziale nella valutazione della controversia e che non dovrà avere fedeltà a nessuna delle parti. Il conciliatore prescelto dovrà essere accettato dalle parti ed il governatore distrettuale dovrà ottenere dalle parti in causa una dichiarazione scritta che certifichi l’accettazione del conciliatore prescelto. Qualora un conciliatore prescelto non fosse accettato da qualunque delle parti in causa, la parte che obietta dovrà presentare una dichiarazione scritta al governatore distrettuale evidenziando i motivi dell’obiezione. A sua esclusiva discrezione, il governatore distrettuale potrà decidere che la dichiarazione scritta dimostri, in modo soddisfacente, che il conciliatore prescelto non sia sufficientemente neutrale, ed in questo caso il governatore distrettuale dovrà incaricare un conciliatore sostitutivo, seguendo le indicazioni di cui sopra.
Dopo l’incarico, il conciliatore avrà l’autorità opportuna e necessaria per risolvere o decidere la controversia in conformità a questa procedura.
Sezione 4. RIUNIONE DI CONCILIAZIONE E DECISIONE DEL CONCILIATORE.
Una volta nominato, ma non oltre trenta (30) giorni dalla data della Sua nomina, il conciliatore dovrà organizzare un incontro tra le parti con il proposito di arrivare ad una mediazione. L’obiettivo del conciliatore sarà di trovare una risoluzione veloce ed amichevole della controversia. Nel caso in cui non si riesca a trovare un accordo, il conciliatore dovrà rendere nota la sua decisione, per iscritto, entro trenta (30) giorni dalla data della prima riunione alla quale abbiano partecipato le parti in causa. Tale decisione sarà finale ed inappellabile per tutte le parti in causa. Una copia scritta della decisione dovrà essere consegnata alle parti, al governatore distrettuale e, se richiesta, alla Divisione Legale di Lions Clubs International. La decisione del conciliatore dovrà essere in conformità alle norme dello Statuto e Regolamento Internazionale, Multidistrettuale e Distrettuale.
Ove lo svolgimento della controversi abbia a coincidere o a protrarsi nel mese di agosto, i termini di tempo, stabiliti come sopra, saranno sospesi per riprendere a decorrere dopo il 31 agosto.
Il mancato rispetto della decisione finale vincolante del conciliatore costituisce un comportamento non all’altezza di un Lions ed è soggetto alla perdita dei privilegi associativi e/o alla cancellazione della charter del club qualora non provveda come dovuto.
ARTICOLO XIV
Scioglimento del Club
Nell’eventualità dello scioglimento del Club da qualsiasi causa determinato, il Consiglio Direttivo delibererà la devoluzione dei fondi in essere e/o del patrimonio del Club ad altra associazione Lionistica o ad altro ente di servizio con finalità di pubblica utilità e avente scopianaloghi a quelli del Club, sentito l’organo di controllo di cui all’Art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO XV
Emendamenti
Sezione 1. PROCEDURA PER GLI EMENDAMENTI.
Il presente Statuto può essere emendato ad ogni assemblea ordinaria o straordinaria di questo Club, alla quale sia presente il quorum e su voto favorevole dei 2/3 dei soci fisicamente presenti e votanti, purché il Consiglio abbia preventivamente esaminato la validità degli emendamenti.
Sezione 2. NOTIFICA.
Nessun emendamento sarà posto a voti, se la notifica riportante l’emendamento proposto, non è stata spedita o consegnata personalmente ad ogni socio di questo Club almeno quattordici (14) giorni prima della riunione in cui l’emendamento proposto dovrà essere votato.
ARTICOLO XVI
Prevalenza della normativa di livello superiore :
Qualsiasi questione inerente l’attività del club che non sia compiutamente contemplata in questo Statuto ed eventualmente nel suo Regolamento sarà regolata come da normativa superiore internazionale e distrettuale (singolo e multiplo). Eventuali modifiche che dovessero essere apportate alla predetta normativa di livello superiore dovranno essere tempestivamente recepite da questo statuto ed eventualmente dal suo regolamento e, in ogni caso, saranno immediatamente valide anche in assenza dell’aggiornamento.
In tutti i casi, ogni normativa di livello superiore sarà interpretata e recepita per quanto in accordo con le pertinenti disposizioni di legge nazionali vigenti, in particolare per le associazioni di volontariato senza scopo di lucro che non svolgono attività commerciali diverse dalle marginali come individuate dal Ministero delle Finanze.
Approvato dall’Assemblea dei Soci in data 24 marzo 2011